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STATUTO 

I PRINCIPI

 

ART. 1

 

Denominazione ed ambiti di rappresentanza

 

1.   E' costituita l'associazione denominata: "Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai - S.N.A.G. - Confcommercio" e per abbreviare S.N.A.G. oppure Sindacato - ed ha sede in Milano, via S. Vito n. 24.

2.   Lo S.N.A.G. rappresenta e tutela sul piano nazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore della vendita di giornali e riviste.

3.   Lo S.N.A.G. aderisce alla Confederazione generale italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi, accettandone integralmente lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto.

4.   Lo S.N.A.G. non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali.

5.   Lo S.N.A.G. si dichiara fedele alla Costituzione della Repubblica Italiana che tutela e garantisce la libertà e la pluralità dell'informazione.

6.      La sua durata è illimitata.

 
 

ART. 2

 

Finalità

 

1.   Lo S.N.A.G. nell'interesse generale dei propri iscritti, si prefigge di:

a)   rappresentare unitariamente là categoria, nonché di difendere gli interessi professionali, economici, morali, sociali, collettivi ed individuali nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato;

b)   favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

e)   valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;

d)   assistere e rappresentare gli associati a tutte le istanze organizzative che lo costituiscono nella elaborazione e stipulazione di accordi collettivi e/o nella promozione di ogni altra intesa e accordo di carattere economico o finanziario;

e)   designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta ed ammessa;

f)    promuovere provvedimenti legislativi per la definizione dei problemi della categoria e per tutelarne gli interessi e migliorarne le condizioni di vita e di lavoro;

g)   abolire ogni forma di soggezione della categoria che menomi gli interessi e la moralità;

h)   sviluppare forme assistenziali in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, studiare ed applicare, d'accordo con gli organi interessati, migliori forme di pensionamento atte ad assicurare tranquillità in vecchiaia ed assistenza contro le malattie a tutta la categoria, creare e sviluppare attività ricreative e culturali;

i)    costituire e/o partecipare a soggetti giuridici il cui fine sia quello di fornire beni e servizi utili alla gestione ed allo sviluppo delle imprese operanti nel settore editoriale;

l)    espletare ogni altro compito che dalle leggi, dal presente Statuto o da deliberati del Congresso sia ad esso direttamente affidato;

m)  dare vita e/o partecipare alla costituzione di Federazione con altre Organizzazioni Sindacali di categoria.

 
 

ART. 3

 

I soci

 

1.   Possono aderire allo S.N.A.G., avendone diritto, in qualità di soci effettivi tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che risultino in possesso di idonea autorizzazione ad esercitare la rivendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica, rilasciata dall'Ente competente.

2.   Possono altresì associarsi secondo modalità e condizioni deliberate dalla Presidenza, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli dell'Associazione.

3.   Possono aderire inoltre tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che risultino in possesso di autorizzazione alla vendita quali affittuari della rivendita di giornali, in tale caso il titolare originario dell'autorizzazione ha comunque diritto all'iscrizione allo Snag.

4.  Possono inoltre aderire allo S.N.A.G., quali soci effettivi pur non essendo più titolari di autorizzazione alla vendita, coloro che hanno ricoperto contunuativamente negli ultimi 5 anni antecedenti la richiesta di adesione, cariche elettive all'interno dei sindacati provinciali, circondariali e/o comunali.   

 
 

ART. 4

 

Adesione, modalità e condizioni

 

1.   Per acquisire la qualifica di socio effettivo o di socio aderente, occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al Sindacato Provinciale e/o Circondariale ed il socio non può iscriversi ad altro Sindacato che non sia quello della Circoscrizione nella quale svolge la propria attività oppure, nel caso previsto dall'art.3-comma 4 nella quale ha svolto la propria attività o nella quale ha la propria residenza;  in assenza del Sindacato Provinciale e/o Circondariale la domanda di ammissione deve essere presentata al Sindacato Nazionale.

2.   Sulla domanda di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo del Sindacato territorialmente competente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

Per il Sindacato Nazionale, competente alla delibera nei termini sopra indicati è la Presidenza.

3.   Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà comunicata all'interessato in forma scritta entro 15 giorni dalla data della delibera.

La mancata comunicazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

4.   Contro la delibera è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri dello S.N.A.G. che decide inappellabilmente, dandone comunicazione scritta all'interessato.

5.   L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in cui è avvenuta l'adesione.

6.      L'adesione s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

7.   All'atto dell'iscrizione i soci sono tenuti a rilasciare la delega per la trattenuta della quota sindacale nonché per le altre forme di finanziamento stabilite dagli Accordi Nazionali di categoria e dalle delibere dello S.N.A.G.

8.   Solo se in regola con i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli Organi Statutari, ovvero rappresentare lo S.N.A.G. in Enti o Commissioni.

9.   Il Presidente dello S.N.A.G. può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

10. Potranno aderire con proprio regolamento concordato ed approvato dallo S.N.A.G. le Organizzazioni dei diffusori di stampa.

11.  L'adesione allo S.N.A.G. comporta l'automatica rinuncia all'adesione ad altre organizzazioni di categoria e viceversa.

 
 

ART. 5

 

Decadenza e recesso

 

1.   La qualità di socio si perde:

a)   per lo scioglimento dello S.N.A.G. deliberato dal Congresso Straordinario;

b)   per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 6;

c)   per decadenza deliberata dalla Presidenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi Statutari dello S.N.A.G. o per violazione delle norme del presente Statuto;

d)   in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

e)   per mancato pagamento dei contributi sociali su delibera del proprio Sindacato locale di appartenenza e/o in difetto su delibera della Giunta Nazionale.

2.      La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

 
 

ART. 6

 

In ogni istanza o livello delle organizzazioni deve essere garantita a tutti gli organizzati la più ampia libertà di espressione in merito a tutti i problemi sindacali ed alle questioni interessanti la categoria, posti in discussione assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni, prendendo le dovute misure di salvaguardia di questo principio contro chiunque si rendesse responsabile di atti di intolleranza e di comportamento fazioso.

 
 

ART. 7

 

Cariche sociali; Eleggibilità

 

1.   Lo S.N.A.G. è fondato sul principio della più ampia democrazia interna e pertanto tutte le cariche sociali, in ogni istanza organizzativa, sono elettive e tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza di voti.

2.   Lo S.N.A.G. ed ogni sua struttura territoriale applica le seguenti norme fondamentali:

a)   l'iscrizione individuale allo S.N.A.G. è volontaria ed avviene secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.

b)   Ogni iscritto allo S.N.A.G. partecipa con uguaglianza di diritti con gli altri iscritti (personalmente o a mezzo delega scritta rilasciata a familiare o ad altro rivenditore iscritto al Sindacato, il quale non potrà avere più di due deleghe) alla formazione delle delibere nei diversi organi in cui si articola il Sindacato territoriale, mentre negli organi dello S.N.A.G. non sono ammesse deleghe.

c)   Alle cariche sociali possono accedere gli iscritti aventi diritto al voto o familiare all'uopo delegato, ovvero uno dei soci munito di delega e di procura speciale in caso, rispettivamente, di società di persone e società di capitali.

d)   Non possono essere eletti e ricoprire cariche sociali coloro i quali svolgono altre attività professionali in contrasto con gli interessi della categoria.

e)   La votazione palese o segreta si svolge a conclusione del Congresso o Assemblea dell'istanza interessata.

f)    Tutte le elezioni di secondo grado (nazionali e regionali) effettuate comunque non direttamente dagli iscritti ma da congressi di delegati, compreso il Congresso Nazionale, hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati dai delegati. Le votazioni sono valide con la presenza di almeno i 2/3 degli iscritti ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti rappresentati dai delegati aventi diritto al voto.

g)   Le riunioni dei diversi organi previsti dal presente statuto saranno convocate con i mezzi che verranno ritenuti di volta in volta più idonei.

Le riunioni non sono valide se non risulta che siano stati convocati tutti i componenti oppure che non è stata data pubblicità alla convocazione della riunione (anche a mezzo stampa locale).

 
 

ART. 8

 

Cariche sociali: Elezioni

 

1.   Nelle elezioni degli organismi direttivi delle diverse istanze del Sindacato, ad eccezione di quelli già stabiliti dal presente Statuto, il numero dei componenti degli organi direttivi verrà stabilito in sede di presentazione della lista. Nel caso siano presentate più liste di candidati, si dovrà in ogni caso votare il numero di membri necessari alla composizione dell'organo da eleggere, scegliendoli liberamente tra i nomi indicati in lista oppure sostituendoli con nomi di gradimento. Si può provvedere a votazione palese nel caso sia stata presentata un'unica lista concordata, e votazione segreta nel caso venga richiesta da almeno un decimo dei presenti siano essi iscritti o delegati. In caso di votazione segreta il numero delle preferenze esprimibili è pari al 100% del numero dei membri necessari alla composizione dell'organo da eleggere.

2.   La votazione palese o segreta si svolge a conclusione del Congresso e Assemblea dell'istanza interessata.

3.   Tutte le elezioni di secondo grado effettuate da Congressi di delegati, compreso il Congresso Nazionale, hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati dai delegati. Le votazioni sono valide con la presenza di almeno i 2/3 degli iscritti ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti rappresentati dai delegati aventi diritto al voto.

4.   Le riunioni dei diversi organi previsti dal presente Statuto saranno convocate con i mezzi che verranno ritenuti di volta in volta più idonei, purché risulti che siano stati convocati tutti i componenti anche a mezzo telefax o stampa locale.

5.      Ogni gruppo di aderenti in qualsiasi istanza del Sindacato ha diritto di presentare una lista di candidati purché sottoscritta dal 20% degli aventi diritto al voto per le Organizzazioni sino a cento iscritti, del 15% degli organizzati da centouno a trecento iscritti e del 10% degli organizzati per quelle con oltre trecentouno organizzati. In caso di assemblee di delegati le liste dovranno essere sottoscritte da almeno il 20% dei delegati.

6.      Le elezioni sindacali sono regolate dalle norme portate dal regolamento che segue al presente Statuto, quale parte integrante.

 
 

ART. 9

 

Hanno diritto al voto nelle diverse istanze organizzative gli aderenti al Sindacato che abbiano prelevato la tessera e siano in regola con i contributi, nella misura e nel modo decisi dal Sindacato di appartenenza.

 
 

ART. 10

 

Composizione dello S.N.A.G.

 

1.   Il Sindacato Nazionale è composto da :

- Sindacato Regionale
- Sindacato Provinciale
- Sindacato Circondariale - Sindacato Comunale

2.   I Sindacati Provinciali, Circondariali, Comunali debbono dotarsi, entro un anno dalla entrata in vigore del presente Statuto, di proprio statuto in armonia con lo Statuto-quadro che verrà approvato dal Consiglio Nazionale dello S.N.A.G. entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.

3.   I Sindacati Regionali possono essere costituiti dove esistono almeno tre strutture, siano esse Provinciali o Circondariali.

4.   I Sindacati Provinciali e/o Circondariali sono composti dai Sindacati Comunali che possono essere costituiti nei Comuni con almeno 5 aderenti e dalla adesione dei singoli dove non esiste Organizzazione Comunale o Circondariale. I Sindacati Circondariali, Comunali e Provinciali hanno lo stesso organigramma.

5.   I Sindacati Regionali, Provinciali, Circondariali e Comunali sono tenuti a rispondere alle richieste di informazioni della Presidenza Nazionale.

6.   I Sindacati Provinciali, Circondariali e Comunali hanno autonomia patrimoniale e amministrativa: rispondono delle obbligazioni assunte unicamente con il proprio fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto del Sindacato.

 
 

ART. 11

 

Organizzazione dello S.N.A.G.

 

1.   L'organizzazione di base è il Sindacato Provinciale e/o Circondariale, ai quali fanno capo i Sindacati Comunali.

2.   Sono organi del Sindacato Provinciale e/o Circondariale:

a)   il Congresso o Assemblea Provinciale e/o Circondariale, composta da tutti i rivenditori della Provincia e/o Circondario aderenti al Sindacato;

b)   il Consiglio Direttivo Provinciale e/o Circondariale;

c)   il Presidente Provinciale e/o Circondariale.

3.   L'Assemblea del Sindacato Provinciale e/o Circondariale delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, e con la presenza di almeno il 70% degli iscritti in prima convocazione. In seconda convocazione con la presenza di qualunque sia il numero degli iscritti.

4.   L'Assemblea del Sindacato Provinciale e/o Circondariale deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione morale e finanziaria che deve essere inviata alla Presidenza Nazionale.

5.   Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è fissato dall'Assemblea Provinciale e/o Circondariale, con adeguata rappresentanza della Provincia e/o Circondario.

6.   L'Assemblea Provinciale e/o Circondariale per il rinnovo delle cariche direttive deve essere convocata non oltre i quattro anni, e comunque prima del Congresso Nazionale.

7.      I Presidenti dei Consigli Direttivi Provinciali e/o Circondariali dovranno inviare alla Presidenza Nazionale, entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea, l'esito delle Assemblee elettive, l'elenco degli eletti e le rispettive cariche.

 
 

ART. 12

 

II Sindacato Regionale

 

1.   Sono organi del Sindacato Regionale:

a)   l'Assemblea Regionale,

b)   il Consiglio Direttivo Regionale,

c)   la Presidenza,

d)   il Presidente.

2.   L'Assemblea regionale è formata dai Consigli Direttivi dei Sindacati Provinciali e/o Circondariali della Regione.

3.   Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da un rappresentante per ogni Consiglio Direttivo Provinciale e/o Circondariale, nominato dalla struttura di appartenenza.

4.   Il Consiglio Direttivo Regionale elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

5.   La Presidenza è composta dal Presidente e dai due Vice Presidenti.

6.   Le Assemblee costitutive dei Sindacati Regionali sono convocate dal Presidente dello S.N.A.G. laddove pervenga allo stesso apposita richiesta da parte di almeno tre Consigli Direttivi Provinciali e/o Circondariali

7.   I componenti il Consiglio Direttivo Regionale durano in carica 4 anni. Il rinnovo delle cariche avverrà con la nomina di componenti il Consiglio Direttivo Regionale prima del Congresso Nazionale.

8.   L'Assemblea Regionale può inoltre essere convocata ogni qualvolta la Presidenza o il Consiglio Direttivo Regionale ravvisasse la necessità.

9.   I Sindacati Regionali hanno il compito di:

a)   promuovere iniziative di comune interesse locale per la categoria:

b)   applicare le disposizioni degli Organi Nazionali dello S.N.A.G.;

c)   potenziare le Organizzazioni Sindacali Provinciali affinchè lo S.N.A.G. estenda la sua influenza e il numero degli associati nella Regione;

d)   stabilire e rafforzare i rapporti con Enti, Associazioni e Autorità regionali, per la soluzione dei problemi della categoria e di quelli di carattere economico-sociale della Regione.

10. La sede del Sindacato Regionale viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

11. Non avendo il Sindacato Regionale fondi propri, le spese di funzionamento saranno ripartite fra i Sindacati Provinciali e/o Circondariali della Regione in proporzione al numero degli iscritti.

12. Il Presidente Regionale non può assumere iniziative in contrasto con le direttive degli organi nazionali.

13.  Invitato dalla Presidenza Nazionale il Presidente del Sindacato Regionale dovrà dare le informazioni richieste.

 
 

ART. 13

 

Gli Organi dello S.N.A.G.

 

1.   Gli Organi dello S.N.A.G. sono:

a)   il Congresso Nazionale;

b)   il Consiglio Nazionale;

c)   la Giunta Nazionale;

d)   la Presidenza Nazionale;

e)   il Collegio dei Revisori dei Conti;

f)    il Collegio dei Probiviri;

g)   il Tesoriere.

 
 

ART. 14

 

Durata e svolgimento delle cariche - Incompatibilità

 

1.   Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.

2.   Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per due sedute anche non consecutive.

3.   Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta allo S.N.A.G.

 
 

ART. 15

 

Congresso Nazionale

 

1.   L'Organo deliberativo e direttivo supremo dello S.N.A.G. è il Congresso Nazionale.

2.   E' convocato obbligatoriamente ogni 4 anni dal Presidente dello S.N.A.G. (o da chi ne fa le veci), ovvero ogni qualvolta sia richiesto da almeno i 2/3 componenti il Consiglio Nazionale.

3.   Il Congresso fìssa le direttive e gli indirizzi di politica sindacale che deve seguire l'Organizzazione nei vari rami dell'attività:

-     elegge il Consiglio Nazionale

-     elegge il Collegio dei Probiviri

-     elegge il Collegio dei Revisori dei Conti

-    approva la relazione finanziaria relativa al quadriennio precedente predisposta dal Consiglio Nazionale uscente

-    delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

 
 

ART. 16

 

1.   I Delegati al Congresso Nazionale sono eletti dalle Assemblee Provinciali e/o Circondariali in misura di ogni 50 iscritti o frazioni di 50. In difetto di tale specifica elezione avranno la priorità a partecipare al Congresso, in qualità di delegati, i componenti dei Consigli Direttivi che abbiano riportato il maggior numero di preferenze in sede di elezione al Consiglio stesso.

2.   Alle cariche sociali possono accedere solo i Delegati al Congresso ad eccezione dei componenti il Collegio dei Revisori di Conti e del Collegio dei Probiviri.

 
 

ART. 17

 

1.   Il Congresso è valido quando vi siano rappresentati 2/3 degli iscritti.

2.   Il Congresso è aperto da un componente il Consiglio Nazionale, allo scopo delegato, e procede alla elezione delle cariche congressuali e delle Commissioni.

3.      Al delegato non può essere conferita alcuna delega da parte di un altro delegato.

 
 

ART. 18

 

1.   Il Congresso può modificare il presente Statuto mediante il voto favorevole dei 2/3 dei voti dei delegati aventi diritto al voto.

2.      Il Congresso soltanto può dichiarare lo scioglimento dello S.N.A.G. e con il voto favorevole dei 3/4 dei voti rappresentati dai delegati aventi diritto al voto provvedendo in tal caso alla nomina dei liquidatori ed alle modalità di liquidazione.

 

     

ART. 19

 

1.   Le spese di rappresentanza dei delegati al Congresso dovranno essere sostenute dalle organizzazioni mandatarie, mentre quelle dei componenti il Consiglio Nazionale in carica, non delegati, sono a carico dello S.N.A.G..

2.   I componenti il Consiglio Nazionale non delegati dal proprio Sindacato Provinciale non possono essere rieletti.

 
 

ART. 20

 

Consiglio Nazionale; Composizione

 

1.   Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione nazionale fra un Congresso e l'altro.

2.   E' eletto dal Congresso Nazionale, il quale ne fissa il numero dei componenti e dei supplenti.

3.   Il Consiglio Nazionale si riunisce normalmente due volte l'anno, su convocazione del Presidente dello S.N.A.G. ed ogni qualvolta la Presidenza o la Giunta Nazionale lo ritengano necessario oppure su richiesta, da inviare alla Presidenza, di almeno un terzo dei suoi componenti effettivi o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

4.   Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta fissando la convocazione non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza provvedere entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.

5.   La convocazione deve avvenire almeno 15 gg. prima della data della riunione ed in caso di urgenza può avvenire anche a mezzo telegrafo o fax almeno tre giorni prima.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione dell'ora e del luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

6.   Le riunioni del Consiglio Nazionale presiedute da un suo componente, eletto all'uopo all'inizio di ogni riunione, sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti i due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione quando sono presenti almeno un terzo più uno dei suoi componenti.

7.   Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto e non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, in caso di parità, la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

8.   Le votazioni del Consiglio Nazionale sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il 10% dei presenti, e salvo che riguardino persone.

9.   I componenti il Consiglio Nazionale che nell'esercizio delle loro funzioni si rendano responsabili di violazioni statutarie o di altri atti giudicati biasimevoli, possono essere passibili delle seguenti sanzioni:

a)   deplorazione scritta

b)   sospensione.

La sanzione di cui alla lett.b) impedisce la partecipazione all'attività del Consiglio Nazionale.

Le sanzioni sono irrogate, su proposta del Presidente dello S.N.A.G., con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale presenti alla votazione.

Avverso la sanzione può essere proposto ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente.

 
 

ART. 21

 

Consiglio Nazionale: Competenze

 

1.   Il Consiglio Nazionale, nel quadro degli indirizzi generali fissati dal Congresso Nazionale, detta i criteri d'azione dello S.N.A.G..

2.   E' responsabile della pratica attuazione delle decisioni del Congresso Nazionale e controlla l'applicazione dei suoi deliberati.

3.   Elegge nel suo seno: il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti, la Giunta Nazionale e se necessario i Delegati al Congresso Internazionale, i quali parteciperanno alle riunioni a spese del Sindacato Nazionale.

4.   Nomina anche su proposta della Presidenza un Tesoriere che partecipa alle riunioni della Presidenza con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio Nazionale.

5.   Approva annualmente i bilanci consuntivi e preventivi dello S.N.A.G. predisposti dalla Presidenza Nazionale.

6.   Delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, su quelli relativi alla alienazione e acquisto del patrimonio immobiliare, nonché sulle donazioni ed accettazioni di eredità.

7.   Dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificati assenti per due sedute anche non consecutive e quelle dei soci morosi.

8.   Decide in prima istanza sui ricorsi avverso le espulsioni su richiesta dell'interessato.

9.   Designa, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

10. Quando un componente il Consiglio Nazionale si dimette o viene espulso o cessa per qualsiasi ragione di farne parte, ovvero è assente ingiustificato per due riunioni anche non consecutive, viene sostituito dal primo membro supplente eletto dal Congresso Nazionale nella Regione di appartenenza del componente uscente.

11. Ciascuno dei componenti il Consiglio Nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi riunione e assemblea delle istanze organizzative se inviato dalla Presidenza Nazionale o se richiesto dalle Organizzazioni stesse sempre tramite la Presidenza Nazionale.

12. Applica le sanzioni di cui all'art. 30 del presente statuto.

13.  Nomina, su proposta della Presidenza, i Soci onorari a vita dello S.N.A.G. che partecipano di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale e che possono, su incarico della Presidenza, assolvere a compiti ed incarichi nell'interesse dello S.N.A.G.

 
 

ART. 22

 

Giunta Nazionale

 

1.   La Giunta Nazionale è composta dal Presidente dello S.N.A.G., dai quattro Vice Presidenti dello S.N.A.G. e da dieci membri eletti dal Consiglio Nazionale.

2.   Essa è convocata dalla Presidenza del Consiglio Nazionale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti e risponde del suo operato al Consiglio Nazionale; nei casi di urgenza la convocazione può essere anche telefonica o a mezzo telefax.

3.   La Giunta Nazionale è l'organo di direzione tra un Consiglio Nazionale e l'altro e provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale le decisioni eventualmente assunte in sua vece.

4.   Stabilisce la misura dei contributi ordinari e straordinari dovuti dai Soci.

5.   Approva e modifica le norme organizzative interne del Sindacato Nazionale su proposta della Presidenza, nonché le norme interne che regolamentano tutti i rapporti tra i Sindacati Regionali, Provinciali, Circondariali, Comunali e il Sindacato Nazionale

6.      Nomina tra i propri membri i componenti gli organismi statutari dei soggetti giuridici di cui all'art. 2 lett. i) del presente statuto.

 

7.    Le decisioni della Giunta Nazionale sono prese a maggioranza di voto dei presenti e non sono ammesse deleghe in caso di parità di voti prevale la parte che comprende il voto del Presidente, non sono ammesse votazioni segrete.

 

8.    Le riunioni della Giunta Nazionale sono valide quando sono presenti i 2/3 dei suoi componenti.

 
 

ART. 23

 

Presidenza Nazionale

 

1.  La Presidenza Nazionale eletta dal Consiglio Nazionale è l'organo esecutivo dello S.N.A.G.. Essa risponde delle proprie attività davanti al Consiglio Nazionale.

2.  La Presidenza Nazionale è composta dal Presidente Nazionale e da quattro Vice Presidenti.

3.  E' convocata dal Presidente senza alcuna formalità con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data della riunione; nei casi di urgenza la convocazione può essere telefonica o a mezzo telefax.

4.  La Presidenza funziona collegialmente. Alle riunioni partecipano, con parità di diritto, tutti i componenti che agiscono con responsabilità collettiva.

5.  Le decisioni della Presidenza sono prese a maggioranza di voto dei componenti presenti: in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

6.  Provvede ad attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e può sostituirsi ad essi in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla ratifica dei predetti organi le decisioni eventualmente assunte in loro vece.

7.  Alla Presidenza spettano le seguenti funzioni specifiche:

a)   al Presidente Nazionale compete il coordinamento dei lavori della Presidenza, la rappresentanza legale dello S.N.A.G., agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, sporgere denunzie e querele a nome dello S.N.A.G. senza necessità di alcuna autorizzazione da parte di altri organi, riferendo dei suoi atti nella prima riunione della Presidenza, può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell'interesse dello S.N.A.G.;

b)   il Presidente Nazionale può essere rieletto anche per più di due mandati consecutivi;

c)   la carica di Presidente Nazionale è incompatibile con la carica di Presidente dei Consigli Direttivi Regionali, Provinciali, Circondariali e/o Comunali;

d)   la Presidenza esamina e decide sui ricorsi di eventuali irregolarità elettorali provinciali presentati dagli interessati;

e)   la Presidenza, in caso di necessità, procede alla verifica di atti amministrativi dei Sindacati Provinciali e/o Circondariali e Regionali;

f)    la Presidenza può convocare gli organi direttivi di qualsiasi Sindacato territoriale, per chiamarli a risolvere le questioni che hanno motivato la convocazione dandone poi comunicazione al Consiglio Nazionale;

g)   la Presidenza provvede e presiede all'organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi dello S.N.A.G.;

h)   la Presidenza organizza con i mezzi più idonei, tecnici e di studio necessari all'adempimento del suo mandato per assolvere i compiti affidati ad essa dalla Giunta Nazionale e dal Consiglio Nazionale;

i)    la Presidenza, in caso di rilevata grave infrazione da parte di uno o più membri di un Consiglio Direttivo Provinciale tale da danneggiare gli interessi della categoria o comunque ledere la possibilità di azione ed il proprio prestigio dell'Organizzazione, può nominare, su conforme parere della Giunta Nazionale, un Commissario Straordinario.

l)        la Presidenza predispone annualmente i bilanci consuntivi e preventivi dello S.N.A.G. da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

 
 

ART. 24

 

Commissario straordinario

 

1.      Il Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell'art. 23 lettera i) del presente Statuto, ha l'incarico di provvedere ai compiti di ordinaria amministra/ione del Consiglio Direttivo Provinciale e dovrà indire un'assemblea provinciale straordinaria per il rinnovo delle cariche sindacali entro tre mesi dalla nomina.

 
 

ART. 25

 

Collegio dei Revisori dei Conti

1.   Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Nazionale. E' composto da tre membri effettivi più due supplenti e durano in carica per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

2.   Il Collegio nella seduta di insediamento nomina il Presidente.

3.   Il controllo di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti è diretto ad accertare che ad ogni entrata, o spesa, corrisponda precisa registrazione contabile e relativa documentazione giustificativa per l'indicazione degli elementi atti ad individuare il titolo di legittimità dell'operazione vistandone tutti i documenti.

4.   Ai fini del precedente comma il Collegio effettua controlli periodici presso la sede dello S.N.A.G., verbalizza le risultanze dei controlli, riferendone ad ogni Consiglio Nazionale, al Congresso Nazionale e alla Presidenza Nazionale o su richiesta della stessa.

5.   I controlli periodici sono normalmente effettuati dal Presidente del Collegio e da due membri effettivi.

6.   Il Collegio dei Revisori dei Conti controfirma i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Presidenza Nazionale.

  

 

ART. 26

 

Collegio dei Probiviri

 

1.   Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale che non ricoprono cariche direttive in nessuna delle istanze dello S.N.A.G e che possono essere anche non iscritti allo S.N.A.G..

2.   In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi statutari e che riguardano l'applicazione del presente Statuto.

3.   In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dalla Presidenza dello S.N.A.G..

4.   Decide, in ultima istanza, sui ricorsi avverso le espulsioni, entro 60 gg. dalla presentazione degli stessi.

 
 

ART. 27

 

Tesseramento e contributi

 

1.   Lo S.N.A.G. è tenuto al tesseramento unico e generale degli organizzati attraverso i Sindacati Provinciali e/o Circondariali e/o Comunali.

2.   Il finanziamento dello S.N.A.G. si realizza con contribuzioni ordinarie e straordinarie.

3.   Il contributo sindacale dovuto da ogni Socio allo S.N.A.G. è fissato dalla Giunta Nazionale di anno in anno.

4.      I contributi dovuti dagli Associati ai Sindacati Provinciali e/o Circondariali e/o Comunali, sono anch'essi fissati dai rispettivi Consigli Direttivi.

 
 

ART. 28

 

Doveri degli iscritti

 

1.   Tutti gli iscritti allo S.N.A.G. hanno il dovere di osservare le disposizioni del presente Statuto che si intende esplicitamente accettato dall'iscritto, all'atto dell'adesione.

2.   L'adesione allo S.N.A.G. comporta l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme statutarie che regolano l'Organizzazione nelle sue diverse istanze ed il rispetto dei regolamenti e delle disposizioni emanate dagli organi direttivi, nonché l'adempimento alle decisioni assembleari.

 
 

ART. 29

 

Doveri dei Rappresentanti Sindacali

 

1.   Il Rappresentante sindacale in ogni istanza e organismo dello S.N.A.G. che dovesse svolgere attività professionale e sindacale in contrasto con le finalità e le decisioni dell'organizzazione centrale o periferica dello S.N.A.G., decade dalla carica ricoperta ed è passibile di provvedimenti disciplinari che possono giungere sino all'espulsione.

2.       Qualsiasi azione legale promossa da un Rappresentante Sindacale contro i propri Associati per motivi sindacali, deve essere autorizzata dalla Presidenza, in difetto, tale Dirigente è da ritenersi decaduto dall'incarico.

 
 

ART. 30

 

Sanzioni

 

I Consigli Direttivi Provinciali e/o Circondariali e/o Comunali, possono applicare agli iscritti che si sono resi responsabili di atti di indisciplina, intolleranza e altri atti giudicati biasimevoli, le seguenti sanzioni:

a)   deplorazione scritta;

b)   la sospensione;

c)   l'espulsione.

2.   La sanzione della sospensione impedisce la partecipazione all'attività degli organi statutari.

3.   Le espulsioni sono pronunziate, previa inchiesta, dal Consiglio Direttivo del Sindacato territoriale di appartenenza che ne da comunicazione all'interessato e alla Presidenza Nazionale.

4.   I Soci espulsi possono ricorrere al Consiglio Nazionale in prima istanza ed al Collegio dei Probiviri quale seconda ed ultima istanza.

 
 

ART. 31

 

Proposte di modifica dello Statuto

 

Le proposte di modifica dello Statuto per essere sottoposte all'approvazione del Congresso devono essere inviate alla Presidenza Nazionale almeno tre mesi prima della data fissata per la convocazione del Congresso stesso.

 
 

ART. 32

 

Patrimonio ed esercizi sociali

 

1.   Il patrimonio sociale è formato:

a)   dai beni mobili ed immobili e valori che a qualunque titolo vengono in legittimo possesso dello S.N.A.G.;

b)   dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate;

c)   da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2.   I proventi dello S.N.A.G. sono formati da :

a)   quota di tesseramento

b)   contributi sindacali ordinari, integrativi e straordinari

c)   oblazioni volontarie, donazioni ed eredità

d)   proventi vari

3.   L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il primo scadrà il 31.12.1998.

4.   Verranno pertanto sottoposti al Consiglio Nazionale, per l'approvazione annuale, sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo.

 
 

ART. 33

 

Disposizioni finali

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.

 
 
 

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI SINDACALI ALLEGATO ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE S.N.A.G.

 
 

NORME GENERALI

 
 

ART. 1

 

II presente Regolamento Elettorale si basa sul principio della più ampia democrazia interna, come sancito dallo Statuto dello S.N.A.G. del quale forma parte integrante.

 
 

ART. 2

 

Tutte le elezioni di ogni istanza possono avvenire su liste separate o su lista unica concordata.

 
 

ART. 3

 

Le elezioni si distinguono in elezioni di 1° grado e di 2° grado. Nelle elezioni di 1° grado il voto è diretto e può essere espresso anche per delega con il massimo di due deleghe da rilasciarsi a persona avente diritto al voto.

Nelle elezioni di 2° grado il voto è attribuito al delegato, il quale ha diritto a tanti voti quanti sono gli organizzati da lui rappresentati.

 
 

ART. 4

 

Hanno diritto al voto gli iscritti aventi i requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto.

 
 

ART. 5

 

In ogni Congresso dovrà essere nominata una Commissione per la verifica dei poteri dei delegati.

 
 

ART. 6

 

In ogni votazione si terrà conto soltanto dei voti validi espressi.

 
 

PREPARAZIONE E CONTROLLO DELLE ELEZIONI

 
 

ART. 7

 

Prima di ogni consultazione elettorale di qualsiasi grado, deve essere nominato, a cura del Congresso della Organizzazione Sindacale che indice le elezioni, un Comitato Elettorale costituito da organizzati con il compito di:

a)   emanare disposizioni tecniche per l'applicazione del presente Regolamento;

b)   controllare lo svolgimento delle elezioni;

e)   registrare e pubblicare i risultati delle elezioni.

 
 

ART. 8

 

I Comitati Elettorali locali e provinciali devono essere costituiti almeno 30 giorni prima del giorno delle operazioni di voto, tranne che nei Congressi o nelle Assemblee nelle quali viene effettuata la votazione in cui vengono costituiti seduta stante.

Non costituisce ostacolo ad essere eletti l'appartenenza al Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale può essere integrato da un rappresentante di ogni lista accolta.

 
 

ART. 9

 

Contro eventuali irregolarità commesse in sede di elezioni, ogni elettore potrà presentare ricorso scritto documentato entro il termine di cinque giorni dalla emanazione dei risultati al Comitato Elettorale ed alla Presidenza Nazionale.

A giudizio della Presidenza può essere sospesa la validità delle decisioni del Comitato Elettorale.

Comunque la Presidenza Nazionale giudica i ricorsi non oltre il 10° giorno dalla data della loro presentazione ed invita il Comitato Elettorale a dare le comunicazioni dovute alla Categoria. In caso di invalidazione le operazioni elettorali dovranno essere ripetute entro il 25° giorno dalla data di comunicazione delle decisioni della Presidenza al Comitato Elettorale. Nel frattempo il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica per la normale amministrazione.

 
 

ART. 10

 

Ogni lista può essere qualificata con una denominazione ufficiale che verrà liberamente scelta dai presentatori e che deve essere formulata in modo da non ingenerare confusione con la denominazione di altre liste eventualmente già presentate.

 
 

ART. 11

 

Nelle elezioni di 1° grado le liste dovranno essere presentate al Comitato Elettorale almeno cinque giorni prima della data stabilita per le votazioni. Il Comitato Elettorale deve, almeno tre giorni prima della data delle votazioni, portare a conoscenza degli organizzati le liste dei candidati mediante apposite circolari.

 
 

ART. 12

 

Ogni lista presentata può comprendere un numero di candidati superiore al numero stabilito dei componenti l'organo da eleggere.

 
 

ART. 13

 

In caso di votazione con più liste verrà applicato il sistema della proporzionale.

 
 

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

 
 

ART. 14

 

La votazione ha luogo a mezzo di una scheda unica contenente tutte le liste.

La scheda predisposta dal Comitato Elettorale sarà consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione.

Il voto di lista sarà espresso mediante un segno tracciato sull'intestazione della lista. Il voto preferenziale sarà espresso mediante un segno apposto al fianco del nome del candidato preferito, se indicato in scheda oppure cancellando un nominativo e scrivendo l'eventuale sostituto in calce alla lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o comunque segni di individuazione o di alterazione di sorta.

 
 

ART. 15

 

In caso di presentazione di più liste i presentatori possono accordarsi per la compilazione di una lista unica concordata anche dopo il deposito della lista presso il Comitato Elettorale ma sempre prima che ne venga data comunicazione alla categoria.

 
 

ART. 16

 

Nelle elezioni di 2° grado i candidati devono essere scelti solo fra i delegati.

 
 

ART. 17

 

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

 
 

ART. 18

 

Per garantire la segretezza nel voto delle elezioni di 2° grado, la commissione di verifica dei poteri consegnerà a ciascun delegato tante schede per l'ammontare dei voti da esso rappresentati, con l'arrotondamento delle frazioni inferiori a 5 (annullando le frazioni in meno). All'atto della votazione, il delegato consegna al Presidente le schede e la delega sulla quale verrà apposto un segno comprovante l'avvenuta votazione.

 
 

VOTAZIONE, SEGGI E SCRUTINI

 
 

ART. 19

 

Per le elezioni di 1° grado si devono predisporre gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto, redatti dal Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale per essere consegnati al Comitato Elettorale.

 
 

ART. 20

 

II luogo della votazione verrà stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione.

Nello stesso modo verrà stabilita la durata delle votazioni, che dovrà in ogni caso essere tale da permettere a tutti gli iscritti l'esercizio del diritto di voto.

Sia del luogo di votazione che del suo orario, dovrà essere data notizia nel modo migliore agli iscritti anche a mezzo di avvisi, presso la Sede dell'Organizzazione che indice le elezioni.

 
 

ART. 21

 

II Seggio è composto da un rappresentante per ciascuna lista, nominato dai rispettivi presentatori, da un Presidente e due Scrutatori, designati dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione che indice le elezioni. Il Presidente, gli scrutatori ed i rappresentanti di lista devono appartenere all'Organizzazione Sindacale cui le elezioni si riferiscono e non possono essere candidati.

 
 

ART. 22

 

A cura della segreteria dell'Organizzazione il Seggio dovrà essere munito di una cassetta che abbia la possibilità di essere chiusa e sigillata in maniera che dia, sino all'apertura ufficiale della stessa, garanzia della segretezza del voto.

I componenti il Comitato Elettorale dovranno a loro volta consegnare al Seggio la lista completa degli iscritti che hanno diritto al voto. I componenti il Comitato Elettorale devono in ogni caso essere titolari o altre persone aventi diritto al voto a norma del presente statuto.

 
 

ART. 23

 

Nelle elezioni di 1° grado gli elettori per essere ammessi al voto dovranno esibire al Presidente la tessera sindacale ed un documento di riconoscimento personale, oppure in mancanza di questi la loro identità deve essere garantita da due elettori muniti dei documenti prescritti.

 
 

ART. 24

 

Nelle elezioni di 2° grado l'elettore dovrà esibire al presidente, oltre ai documenti di cui all'articolo precedente, anche la propria delega vistata dalla Commissione di Verifica Poteri.

 
 

ART. 25

 

Ultimata la votazione, il Presidente e gli scrutatori procederanno allo spoglio delle schede; redigeranno verbale da essi firmato in tre copie contenenti i risultati dello scrutinio.

Una copia di esso rimarrà presso l'Organizzazione, l'altra verrà trasmessa allo S.N.A.G. e la terza al Comitato Elettorale che darà comunicazione dei candidati eletti.

Gli atti del Comitato Elettorale rimarranno in consegna al Consiglio Direttivo.

 
 

ART. 26

 

Saranno dichiarati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti complessivi (voto di lista e di preferenza). In caso di parità di voti complessivi si procederà a ballottaggio immediato. Fra i non eletti verranno proclamati i membri supplenti, essi sostituiranno gradualmente, in relazione ai voti ottenuti, in qualità di effettivi, i membri decaduti per qualsiasi motivo dall'organo in cui sono stati eletti.

 
 

ART. 27

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme dello Statuto dello S.N.A.G. di cui il presente Regolamento è parte integrante e le disposizioni di attuazione ed interpretazione della Presidenza dello S.N.A.G.





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